martedì 7 novembre 2023

Tax - Novità del Decreto collegato alla Legge di Bilancio 2024

Il D.L. n. 145/2023 (c.d. “collegato” al ddl di bilancio 2024) introduce misure urgenti in materia economica e fiscale e di tutela del lavoro. Il decreto è entrato in vigore il 19.10.2023. Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel decreto che, si ricorda, è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

Proroga del termine di versamento del secondo acconto 2023
L’articolo 4 del collegato fiscale prevede un rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette - limitatamente al periodo d'imposta 2023 - e solo per le persone fisiche titolari di partita Iva che nel periodo d'imposta precedente hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiori a 170mila euro. Questi soggetti possono eseguire il pagamento della seconda rata di acconto, dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, entro il 16 gennaio dell'anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Rimangono esclusi dall’agevolazione i contributi previdenziali e assistenziali e i premi assicurativi dovuti all’Inail. Va precisato che, in caso di rateazione, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo.

Riversamento del credito d’imposta per R&S indebitamente compensato - ulteriore proroga
I contribuenti che intendono avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito di imposta per ricerca e sviluppo hanno sette mesi in più per presentare la domanda. Il termine prima fissato al 30 novembre 2023 slitta infatti al 30 giugno 2024.

Fanno un salto in avanti anche i termini di versamento della prima rata che scadrà ora il 16 dicembre 2024 (al posto del 16 dicembre 2023), così come la seconda e la terza rata ora fissate al 16 dicembre 2025 e alla medesima data del 2026 (prima le scadenze erano rispettivamente il 16 dicembre 2024 e il 16 dicembre 2025). Di conseguenza, anche gli interessi partono dal 17 dicembre 2024 compresi quelli sulle iscrizioni a ruolo di eventuali rate non pagate. Per quanto riguarda gli atti di recupero il termine per l’emissione degli stessi viene prorogato di un anno per i crediti utilizzati nel 2016 e nel 2017.

Settore energetico - modifica della base imponibile contributo di solidarietà temporaneo 2023
Per calcolare il contributo di solidarietà temporaneo per il 2023, la norma appena introdotta precisa che non concorrono alla determinazione del reddito complessivo, relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso all’1° gennaio 2023, gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte (articolo 109, comma 4, lettera b), del Tuir), nel limite del 30% del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell'esercizio antecedente a quello in corso all’1° gennaio 2022.

In caso di esclusione degli utilizzi di riserve del patrimonio netto dal reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso all’1° gennaio 2023 devono allo stesso modo essere esclusi dal calcolo della media dei redditi complessivi - conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso all’1° gennaio 2022 - gli utilizzi di riserve del patrimonio netto che hanno concorso al reddito negli stessi quattro periodi di imposta, e ciò fino a concorrenza dell'esclusione già operata periodo di imposta antecedente a quello in corso all’1° gennaio 2023.
Viene inoltre abrogato l'articolo 4, comma 1, del Dl n. 98/2023, che individuava la data del 30 novembre 2023 come scadenza per riversare il contributo di solidarietà calcolato seguendo le due regole introdotte in diversi periodi. Le somme eventualmente già versate con le vecchie regole non verranno restituite.

Viene, infine, introdotto per il solo 2024 un contributo di solidarietà dovuto esclusivamente da coloro che avvalgono delle regole appena delineate per un ammontare pari al beneficio che si ottiene applicando queste nuove regole e che dovrà essere versato in due rate di pari importo entro il 30 maggio e il 30 ottobre 2024.

Rifinanziamento della “Nuova Sabatini”
È previsto lo stanziamento di ulteriori 50 milioni di euro per il 2023 ai fini del rifinanziamento della c.d. “Nuova Sabatini”.

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