martedì 4 luglio 2023

Audit - Proposte dello IASB sull’informativa di bilancio per Impairment e Aggregazioni aziendali

L’International Accounting Standards Board (IASB) si è riunito il 23.03.2023 per proseguire la discussione del suo progetto “Business Combinations - Disclosures, Goodwill and Impairment”. In particolare, ha discusso in merito a potenziali modifiche allo IAS 36 per ridurre il costo e la complessità del test di impairment e alla rimozione di alcuni obblighi di informativa previsti dall’IFRS 3.

Relativamente allo IAS 36, lo standard setter ha provvisoriamente deciso di:

  • eliminare alcuni vincoli inerenti i flussi di cassa utilizzati per la stima del valore d’uso e, pertanto, consentire a un’entità di includere i flussi finanziari derivanti da ristrutturazioni future nelle quali l’entità stessa non è ancora impegnata o da miglioramenti nelle prestazioni di un asset;
  • mantenere l’obbligo di valutare le attività o le unità generatrici di flussi finanziari nella loro condizione attuale;
  • non aggiungere ulteriori vincoli all’inclusione dei flussi finanziari utilizzati ai fini dell’impairment.

Lo IASB ha anche provvisoriamente deciso di:

  • eliminare dallo IAS 36 l’obbligo di utilizzare i flussi di cassa e i tassi di attualizzazione al lordo delle imposte nella stima del valore d’uso;
  • mantenere l’obbligo di comunicare i tassi di attualizzazione utilizzati;
  • eliminare il requisito per il quale è richiesto di informare che il tasso di sconto utilizzato è quello al lordo delle imposte e, invece, richiedere a un’entità di indicare se nella stima del valore d’uso è stato utilizzato un tasso di sconto al lordo o al netto delle imposte.

Relativamente agli obblighi di informativa previsti dall’IFRS 3, lo IASB ha provvisoriamente deciso di rimuovere i seguenti requisiti di informativa:

  • informazioni sui crediti acquisiti riguardanti il loro fair value e, in particolare, gli importi contrattuali lordi spettanti e la migliore stima alla data di acquisizione dei flussi finanziari contrattuali che si prevede non essere recuperabili [paragrafo B64(h)];
  • in riferimento alla riconciliazione tra i saldi iniziali e finali dell’avviamento, le rettifiche risultanti dalla successiva rilevazione di attività fiscali differite [paragrafo B67(d)(iii)];
  • l’ammontare e la spiegazione di qualsiasi utile o perdita significativi rilevati nell’esercizio corrente che si riferiscano alle attività identificabili acquisite o alle passività identificabili assunte in un’aggregazione aziendale che è stata effettuata nell’esercizio corrente o precedente [paragrafo B67(e)].

Lo IASB ha inoltre provvisoriamente deciso di non apportare modifiche ai seguenti obblighi di informativa:

  • importo dell’avviamento che si prevede sarà deducibile ai fini fiscali [paragrafo B64(k) dell’IFRS 3];
  • informazioni sui costi correlati all’acquisizione [paragrafo B64(m) dell’IFRS 3];
  • informazioni sulle aggregazioni aziendali perfezionate dopo la chiusura del cosiddetto reporting period (paragrafo B66 dell’IFRS 3);
  • informazioni sulle aggregazioni aziendali nei bilanci intermedi [paragrafo 16A(i) dello IAS 34].

Lo IASB infine prenderà future decisioni provvisorie in merito a:

  • riduzione del costo e della complessità dell’impairment test nello IAS 36;
  • miglioramento dell’efficacia dell’impairment test delle unità generatrici di cassa contenenti avviamento;
  • chiarimento di altri aspetti relativi agli obblighi informativi per le aggregazioni aziendali.

Una volta che lo standard setter avrà assunto decisioni provvisorie su tutti gli aspetti del progetto, valuterà se esse soddisfano l’obiettivo del progetto e se pubblicare un exposure draft contenente le proposte medesime.

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