martedì 12 dicembre 2023

Tax - La disciplina IVA dell’”albergo nautico diffuso”

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 466/2023, ha fornito interessanti elementi sulle condizioni di applicabilità dell’aliquota IVA del 10% per le prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive e, in particolare, sulle prestazioni relative a un c.d. “albergo nautico diffuso”.

Nel caso di specie, la Regione Sardegna nel 2021 ha compreso nell’ambito delle strutture ricettive anche il c.d. “albergo nautico diffuso”, inteso come la struttura “composta da un’unità produttiva ubicata nel territorio regionale che offre servizi comuni e unità da diporto attrezzate per la sistemazione ed il pernottamento a bordo a servizio dell’unità produttiva”.

In sostanza, i clienti sono alloggiati in unità da diporto idonee per il pernottamento, completamente arredate, mentre nell’unità centralizzata devono essere offerti almeno i servizi di accoglienza, registrazione e comunicazione telematica delle presenze a bordo, nonché l’assistenza 24 ore su 24. Inoltre, deve essere effettuata la pulizia delle unità da diporto e la sostituzione della biancheria a ogni cambio di cliente, oltre ai consueti servizi accessori forniti da una struttura ricettiva.

Sulla base della normativa di settore, esaminata nell’interpello, l’Agenzia delle Entrate conclude che il c.d. “albergo nautico diffuso”, al ricorrere dei requisiti previsti dalla specifica disciplina regionale, può essere ritenuto una struttura ricettiva tra quelle cui può applicarsi l’aliquota IVA del 10% ai sensi del n. 120 della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72.

Il documento di prassi ha chiarito che sono soggette ad aliquota del 10% non soltanto le prestazioni relative all’alloggio dei turisti (che, nel caso di specie, avviene a bordo delle unità da diporto) ma anche i servizi “strettamente accessori” alle suddette prestazioni di alloggio, quali i servizi di pulizia e quelli di prenotazione.

Sono, invece, esclusi dall’applicazione dell’aliquota IVA ridotta i servizi consistenti nell’utilizzo dell’unità da diporto per brevi escursioni diportistiche, senza l’ausilio di equipaggio fornito dal gestore della struttura. Si tratta di un servizio possibile su esplicita richiesta del cliente e, in quanto tale, non può ritenersi una ’’necessaria’’ integrazione della prestazione di albergo nautico diffuso.

Da ultimo, l’Agenzia delle Entrate rileva che non si è in presenza di un’autentica prestazione di alloggio e l’IVA si applica con l’aliquota ordinaria nell’ipotesi in cui, a fronte di un corrispettivo globale e unitario, vi sia l’esecuzione di un’unica prestazione di servizi “complessa” comprendente differenti prestazioni con finalità turistico-ricreativa, rispetto alle quali il soggiorno e l’alloggio appaiono meramente strumentali.

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