Tax - L’indebita compensazione rientra nel ravvedimento operoso speciale
L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’ambito di applicazione del ravvedimento operoso speciale, specificando in particolare che vi rientrano anche le violazioni in tema di indebita compensazione.
La Risoluzione 67 del 6.12.2023 giunge a questa conclusione grazie all’interpretazione autentica fornita dall’art. 21 c. 1 l. b) del DL 34/2023, secondo cui “sono ricomprese nella regolarizzazione tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 472/1997, commesse relativamente al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e a periodi d’imposta precedenti, purché la dichiarazione del relativo periodo d’imposta sia stata validamente presentata”.
Il ravvedimento si esegue nelle forme ordinarie, quindi riversando il credito, pagando gli interessi legali sino al giorno del riversamento compreso e le sanzioni ridotte. Potrebbe anche essere necessaria la dichiarazione integrativa, a seconda dei casi.
La risoluzione ha inoltre specificato che, nel caso dell’indebita compensazione, occorre sempre avere riguardo alla data in cui è stata commessa la violazione, sicché sono escluse dal ravvedimento speciale le indebite compensazioni effettuate dopo il 31.12.2021, essendo a questi fini irrilevante il momento di presentazione della dichiarazione (che deve comunque essere stata validamente presentata).
Le indebite compensazioni effettuate dopo il 31.12.2021 beneficiano quindi del ravvedimento ordinario ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 472/97.