lunedì 7 agosto 2023

Tax - Crediti d'imposta energia e gas I e II trimestre 2023 non cedibili se parzialmente compensati

A cura dei nostri professionisti Tax

Con la circolare n. 24/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle agevolazioni fiscali previste a sostegno delle imprese per l’acquisto dell’energia elettrica e del gas.

Con riferimento ai crediti d’imposta relativi al primo e secondo trimestre 2023, l’Agenzia ha fatto il punto sui contributi riconosciuti dall’art. 1 della L. 197/2022 (per il primo trimestre) e dall’art. 4 del DL 34/2023 (per il secondo trimestre), riepilogando le misure dei crediti d’imposta, nonché le modalità di determinazione e di utilizzo. In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha messo in evidenza che i predetti crediti non possono essere chiesti a rimborso ma possono essere ceduti, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione. È possibile effettuare al massimo due ulteriori cessioni, rispetto alla prima, ma solo a favore di determinate categorie di soggetti.

A tal riguardo, la circolare ha chiarito che, poiché i crediti sono cedibili solo per intero, l’eventuale utilizzo parziale del credito in compensazione mediante modello F24 impedisce la cessione della quota non utilizzata. L’Agenzia ha fornito, inoltre, alcuni chiarimenti rispetto ai crediti d’imposta relativi al terzo e quarto trimestre 2022.

Con la circolare è stata analizzata anche la riduzione dell’aliquota IVA nel settore del gas, con riguardo al terzo trimestre 2023. L’art. 3-bis del DL 57/2023 (conv. L. 95/2023) stabilisce, infatti, che:

- le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2023, sono assoggettate all’aliquota IVA del 5% (comma 4);
- la stessa aliquota IVA agevolata si applica anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia di cui all’art. 16 comma 4 del D.lgs. n. 115/2008, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 1° luglio 2023 al 30 settembre 2023 (comma 5).

In merito alla prima disposizione, sono state richiamate alcune delle precisazioni già fornite con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/2021. Si tratta, per esempio, del chiarimento secondo cui la predetta aliquota IVA del 5% è applicabile, in via temporanea:
- sia alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 10%;
- sia a quelle per usi civili (che superano il limite annuo di 480 metri cubi) e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 22%.

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