Tax - Chiarimenti sulla compensazione di debiti previdenziali e crediti erariali
Con un emendamento approvato al DL 11/2023, c.d. Decreto “Blocca cessioni”, il legislatore intende chiarire, con una norma di interpretazione autentica, che l’art. 17 c. 1 del D.lgs. 241/97 deve essere interpretato nel senso che la compensazione ivi prevista può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti nei confronti di enti impositori diversi.
Tra i giudici del lavoro (cfr. Trib. Milano n. 625/2022, Trib. Brescia n. 1251/2022 e, da ultimo, Trib. Milano n. 7823/2022), aveva infatti preso piede il preoccupante orientamento secondo cui sarebbe addirittura preclusa nel nostro sistema la compensazione di debiti previdenziali con “controcrediti di natura fiscale anche se appartenenti allo stesso soggetto”. E ciò secondo una distorta lettura dell’art. 17 del D.lgs. 241/1997 in forza
della quale sarebbe possibile giovarsi di questa modalità satisfattiva dell’obbligazione contributiva solo se a essere compensati siano i crediti vantati nei confronti del medesimo ente previdenziale.
Sul tema era intervenuta anche Assonime che, nel Caso n. 3/2023, ha manifestato notevoli perplessità in relazione al suddetto orientamento perché non trova adeguato supporto nel dato normativo, il quale depone pacificamente in senso contrario e, cioè, in favore della compensazione dei crediti erariali con i debiti contributivi.