mercoledì 10 maggio 2023

Tax - La qualificazione ai fini IVA delle operazioni di ricarica dei veicoli elettrici

La Corte di Giustizia UE ha definito il trattamento IVA applicabile a un’operazione complessa comprendente la messa a disposizione di dispositivi di ricarica per la batteria dei veicoli elettrici, unitamente alla fornitura del flusso di energia e l’assistenza tecnica necessaria. La controversia, oggetto della sentenza del 20.04 relativa alla causa C-282/22, nasceva dalla qualificazione dell’operazione come “prestazione di servizi” ovvero come “cessione di beni”.

Viene evidenziato, innanzitutto, che la commercializzazione di un bene è sempre accompagnata da una minima prestazione di servizi. Pertanto, al fine di valutare la rilevanza della prestazione di servizi nel contesto di un’operazione complessa, comprendente altresì la cessione di tale bene, possono essere presi in considerazione solamente i servizi diversi da quelli che necessariamente accompagnano la commercializzazione del bene.

Nel caso di specie, si osserva che “l’operazione consistente nella fornitura di energia elettrica destinata alla batteria di un veicolo elettrico costituisce una cessione di beni in quanto tale operazione conferisce all’utente del punto di ricarica il diritto di consumare, ai fini della propulsione del proprio veicolo, l’energia elettrica trasferita”. L’energia elettrica, peraltro, ai sensi dell’art. 15 della direttiva 2006/112/Ce, è assimilata a un bene materiale.

L’anzidetta fornitura di energia elettrica alla batteria di un veicolo elettrico presuppone l’utilizzo di un’adeguata apparecchiatura di ricarica. Dunque, la concessione dell’accesso a tale apparecchiatura costituisce un “servizio minimo” che accompagna necessariamente la fornitura di energia elettrica.

L’assistenza tecnica eventualmente necessaria agli utenti interessati non costituisce, invece, un fine in sé, ma il mezzo per beneficiare nelle migliori condizioni della fornitura dell’energia elettrica necessaria alla propulsione del veicolo elettrico, assumendo quindi carattere accessorio rispetto alla fornitura di energia elettrica.

In conclusione, l’operazione complessivamente posta in essere si qualifica come una cessione di beni a prescindere dalla circostanza, richiamata dal giudice del rinvio, che il corrispettivo dovuto per la ricarica del veicolo elettrico tenga conto esclusivamente del tempo di ricarica, dato che la quantità di energia elettrica consegnata dipende dalla potenza trasferita e, quindi, riflette anche il prezzo unitario dell’energia.

A cura degli specialisti Baker Tilly Tax.

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